
Il contratto di collocamento di fondi comuni di investimento, attraverso i promotori finanziari, prevede per legge la clausola di ripensamento a favore del cliente risparmiatore. E’ prevista, infatti, la sospensione di 7 giorni della validità delle operazioni in fase di acquisto. Se, invece, il contratto di acquisto di un fondo comune di investimento, al di là della tipologia di fondo sottoscritta, non prevede la clausola di ripensamento, allora scatta la nullità del medesimo contratto. La non validità del contratto va fatta valere.


