Novità dichiarazione dei redditi 2013

di Redazione Commenta

Mancano ormai solo pochi giorni alla scadenza più dolorosa per i contribuenti italiani, ovvero quella del pagamento delle imposte. Entro il 17 giugno 2013 bisognerà versare le imposte risultate dal Modello Unico 2013

Mancano ormai solo pochi giorni alla scadenza più dolorosa per i contribuenti italiani, ovvero quella del pagamento delle imposte. Entro il 17 giugno 2013 bisognerà versare le imposte risultate dal Modello Unico 2013, relative al saldo 2012 e alla prima rata di acconto per l’anno in corso. Sarà possibile adempiere al pagamento delle imposte anche dal 18 giugno al 17 luglio, ma con una maggiorazione fissa dello 0,4%. Bisognerà versare Irpef e relative addizionali, cedolare secca sugli affitti, imposta sul valore degli immobili esteri (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe).

Inoltre, per gli immobili diversi dalla prima casa bisognerà versare l’acconto Imu. L’acconto Irpef torna al 99% dell’imposta dovuta per l’anno precedente: il 39,6% è dovuto come prima rata al 17 giugno, mentre il restante 59,4% entro il prossimo 30 novembre. Per quanto riguarda, invece, la cedolare secca sugli affitti, l’acconto 2013 è pari al 95%: a giugno si pagherà un acconto del 38%, a novembre il restante 57%.

COME CALCOLARE LA RATA IMU GIUGNO 2013

Le novità più importanti nella dichiarazione dei redditi 2013 riguardano gli imobili. In particolare, per le seconde abitazioni e per i fabbricati non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, in quanto si pagherà l’Imu. Novità anche per gli oneri detraibili e deducibili. Spicca la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione pagate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di spesa di 96mila euro.

SOSPENSIONE RATA IMU GIUGNO 2013

In questo caso la detrazione d’imposta è stata alzata al 50% dal 36%, mentre il limite di spesa a 96mila euro da 36mila euro. Per quanto riguarda i contributi sanitari obbligatori per il Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc Auto, la spesa è deducibile solo per la parte che eccede i 40 euro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>