Non sono affatto pochi i casi di persone rimaste deluse dopo aver scoperto che il luogo in cui hanno prenotato le loro...
In questi casi, secondo quanto stabilito dall’art. 93 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il tour operator risulta responsabile ed è quindi tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento danni, fatta eccezione per il caso in cui riesca dimostrare che il mancato o inesatto adempimento delle condizioni contrattuali è stato determinato da una causa a lui non imputabile.
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Il risarcimento del danno riguarda sia il danno patrimoniale, consistente quindi nell’obbligo di rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi, sia il danno morale, ossia quello derivante dal non aver potuto godere della tranquillità della vacanza programmata. Analoga tutela è accordata anche a coloro che hanno acquistato una vacanza che però non rientra nella definizione di pacchetto turistico, ad esempio coloro che hanno acquistato solo il pernottamento in un albergo o un biglietto aereo. In questo caso, infatti, il consumatore può ricorrere alla tutela prevista dal Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
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Per poter ottenere il risarcimento è anzitutto necessario che il consumatore informi tempestivamente il tour operator di ogni mancanza rispetto a quanto previsto dal contratto, in maniera tale che questo possa attivarsi per porvi rimedio. Nel caso in cui questi non vi ponga rimedio o lo faccia dopo che siano trascorsi uno o più giorni, il consumatore, una volta rientrato dalla vacanza, può presentare entro 10 giorni dal rientro apposita lettera di reclamo al suo tour operator e chiedere così il rimborso delle spese effettuate per la mancata prestazione di servizi e per i giorni di vacanza non usufruiti.
Tale lettera deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere accompagnata da tutta la documentazione comprovante le proprie ragioni (ovvero, a seconda dei casi: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze, ecc.).
Nel caso in cui le richieste non vengano soddisfatte dal tour operator, il consumatore può, entro un anno dal suo rientro, oppure entro tre anni in caso di danno alla persona, far valere le proprie ragioni rivolgendosi ad un’associazione dei consumatori oppure al giudice civile.