Diritto di recesso dai contratti di investimento

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Negli ultimi anni i piccoli risparmiatori sono stati ripetutamente delusi dagli investimenti finanziari suggeriti dal bancario di turno, dal proprio promotore finanziario o agente assicurativo

Negli ultimi anni i piccoli risparmiatori sono stati ripetutamente delusi dagli investimenti finanziari suggeriti dal bancario di turno, dal proprio promotore finanziario o agente assicurativo. Molti prodotti finanziari presentati come molto appetibili e in grado di offrire rendimenti spettacolari hanno deluso le attese e in certi casi hanno portato a risultati negativi. Il tema del conflitto di interesse e della scarsa trasparenza nel settore finanziario ha portato il legislatore a varare una serie di provvedimenti a tutela del consumatore. In futuro non ci sarà più spazione per gli acquisti emotivi e d’impulso.

Secondo quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 13905/2013), l’investitore ha il diritto al recesso ogni volta che acquista un servizio di investimento. Ciò vale per i fondi comuni di investimento, le gestioni patrimoniali, le polizze vita e altri contratti di natura finanziaria. Se il diritto di recesso non è previsto, il contratto può dirsi nullo.

GUADAGNARE SOLDI DA CASA

Con questa sentenza la Cassazione ha ampliato lo ius poenitendi, ovvero il potere di autotutela, a tutte le tipologie di offerta di servizi di investimento fuori sede operati dai promotori finanziari quando si presenta il cosiddetto “effetto-sorpresa”. Ciò vale per i casi di negoziazione in proprio, per conto terzi e di raccolta ordini quando avviene una promozione del servizio, magari anche abbinando la consulenza.

PREGI E DIFETTI DELL’INVESTIMENTO IN BORSA A RATE

Il ravvedimento del risparmiatore deve essere effettuato entro 7 giorni (clausola di ripensamento). Il recesso deve essere esercitato in questo arco di tempo. Se non è previsto, si può chiedere la nullità prima alla banca e poi direttamente davanti al giudice: l’azione di restituzione si prescrive in 10 anni. Il diritto viene esteso anche all’acquisto di azioni, obbligazioni e derivati, per cui in futuro gli ordini trasmessi tramite promotore finanziario dovrebbero scomparire.

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