Cancellazione dal registro dei protesti

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Quando una cambiale non viene pagata, il creditore può dare il via a una serie di azioni (dette cambiarie) per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. L’atto formale che dichiara pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito viene chiamato protesto

Quando una cambiale non viene pagata, il creditore può dare il via a una serie di azioni (dette cambiarie) per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. L’atto formale che dichiara pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito (non solo la classica cambiale, ma anche un assegno bancario o un pagherò cambiario) viene chiamato protesto, che deve essere redatto da un pubblico ufficiale, che può essere il notaio, l’ufficiale giudiziario o il segretario comunale. In questo modo il titolo di credito diventa esecutivo.

Le conseguenze per il debitore sono che può andare incontro al precetto e poi al pignoramento dei propri beni, nel caso in cui continuasse a non pagare. Quando si diventa un debitore “protestato” si viene iscritti per 5 anni nel Registro Informatico dei Protesti, pubblicato presso la Camera di Commercio competente per territorio. In questo modo chiunque avrà rapporti di tipo economico-finanziario con il protestato, dal privato cittadino alle banche, conoscerà la sua condizione.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE SFRATTO

Tuttavia se il protestato paga la cambiale, gli interessi e le spese del protesto – prima dell’avvio del pignoramento dei beni e che sia decorso un anno dall’iscrizione – può ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti. Per quanto riguarda gli assegni bancari protestati bisogna, invece, ottenere la riabilitazione del Tribunale. Per le cambiali sarà necessario presentare l’istanza per cancellazione protesto presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente.

SOSPENSIONE SFRATTO

L’istanza dovrà essere accompagnata dalla marca da bollo, dalla firma del protestato e dal titolo dell’atto di protesto (sia originale che fotocopiato). Il presidente della Camera di Commercio si pronuncerà in 20 giorni. In caso di esito negativo si può ricorrere al giudice di pace. Quando, invece, il protestato pagato oltre l’anno, la cancellazione deve avvenire con riabilitazione del Tribunale. Tuttavia, il protestato può richiedere che il pagamento della cambiale venga segnalato nel Registro.

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