Sospensione sfratto

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In base a quanto contenuto nel comma 412 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità, legge 228 del 24 dicembre 2012, la proroga della sospensione delle esecuzioni degli sfratti per finita locazione è stata estesa fino al 31 dicembre del 2013

In base a quanto contenuto nel comma 412 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità, legge 228 del 24 dicembre 2012, la proroga della sospensione delle esecuzioni degli sfratti per finita locazione è stata estesa fino al 31 dicembre del 2013. Potranno beneficiare di questa proroga le famiglie disagiate residenti nei Comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa. Possono fare richiesta di sospensione gli inquilini che presentano un reddito annuo lordo familiare inferiore a 27mila euro.

In particolare per queste famiglie disagiate, la sospensione dell’esecuzione dello sfratto è prevista al ricorrere di una delle seguenti situazioni: presenza in famiglia di persone con età superiore a 65 anni; presenza di malati terminali; presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, che non hanno un’altra abitazione in cui trasferirsi e che sia adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

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A queste stesse condizioni di reddito e di mancanza, la sospensione dello sfratto si applica anche nei casi di famiglie con figli fiscalmente a carico. Per ottenere la sospensione bisogna presentare l’istanza alla cancelleria del Giudice o all’Ufficiale giudiziario con un’autocertificazione che attesti la presenza dei requisiti necessari per ottenere la sospensione dell’esecuzione dello sfratto. Nel corso del periodo della sospensione, il canone di locazione sarà più elevato del 20%, senza contare l’incremento Istat e le spese accessorie.

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In caso di morosità, il locatario decade dalla sospensione tranne nel caso di sanatoria. Il proprietario può opporsi alla sospensione, dimostrando che il locatario non ha in effetti i requisiti minimi per accedervi oppure che si trova lui stesso nella condizione del conduttore. Il ricorso dovrà essere inoltrato al Giudice dell’esecuzione. La proroga della sospensione dello sfratto è una misura temporanea e costituisce solo un palliativo a un problema davvero molto ricorrente in tempi di crisi.

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