
Ciò significa che il contribuente, nel momento in cui decidesse di effettuare i lavori di riqualificazione energetica previsti dalla manovra finanziaria 2008, dovrebbe decidere a quale forma di detrazione ricorrere (soltanto, ovviamente, nel caso in cui gli interventi previsti ricadano sotto la copertura di due o più agevolazioni).
Ciò significa, in parole semplice, che il contribuente potrà richiedere soltanto l’applicazione:
– della detrazione 55
– della detrazione 36
– delle detrazioni previste dalla Comunità Europea
– delle detrazioni previste dalle Regioni o dagli altri enti locali
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Si segnala, comunque, che non essendo stata introdotte nella manovra finanziaria 2010, che ha prorogato la validità della detrazione 55 e della detrazione 36, norme particolari di riferimento per l’aliquota IVA da applicarsi alle operazioni e agli interventi di riqualificazione energetica previsti per legge, questi rimangono imponibili con regime agevolato al 10%.
Di più, la penultima finanziaria avrebbe disposto che il regime agevolato, prima valido soltanto sino al 31-12-2011, sia prorogato indefinitamente.
Non vi è più necessità, inoltre, di indicare i fattura il costo della manodopera ai fini dell’approvazione della richiesta di ottenimento della detrazione 55 (provvedimento in vigore sino a maggio 2011).
La cessione di beni, infine, è assoggettata a regime agevolato, esclusi i beni significativi così come individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, soltanto nel caso in cui rientri in un rapporto contrattuale d’appalto.