La riforma del credito al consumo entrata in vigore il 1° giugno ha introdotto importanti novità sul fronte dei prestiti...
Per quanto riguarda il recesso, in particolare, la nuova normativa prevede che anche nel caso in cui il cliente abbia già firmato il contratto di finanziamento, può sempre cambiare idea ed esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla firma, senza sostenere alcuna spesa e senza dover fornire spiegazioni in merito alla sua decisione.
Si tratta di un’importante novità soprattutto in considerazione dell’importanza della decisione di richiedere un prestito, una scelta che influisce notevolmente sul bilancio mensile delle famiglie.
► COME RICHIEDERE UN PRESTITO SENZA BUSTA PAGA
Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche nel caso in cui la somma richiesta sia già stata accreditata, sempre nel limite dei 14 giorni dalla firma, in questo caso però il cliente deve restituirla entro 30 giorni dall’accredito e sostenere alcune spese, tra cui gli interessi maturati dal giorno della stipula del contratto a quello della disdetta ed eventuali somme che l’istituto di credito ha già provveduto a versare alla pubblica amministrazione.
Sul fronte dell’estinzione anticipata, invece, è possibile rimborsare anticipatamente il debito residuo, scalando interessi e costi relativi al restante periodo del contratto, mentre non è più previsto l’indennizzo al finanziatore se l’importo residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
asenath 24 Marzo 2012 il 14:26
Vorrei sapere per quale motivo si enfatizza così tanto la novità introdotta da Bersani per il recesso, quando si permette ad alcuni istituti di credito di mettere nel contratto di finanziamento la clausola che esclude di poter fare un recesso. Ma vale di più il contratto, firmato da una persona magari distratta (è vero la legge non ammette ignoranza), alla quale nessuno ha mai detto niente né sul recesso né sull’impossibilità di farlo, o una legge? Siamo alle solite con le cazzate italiote o ho capito male?