Tassa di concessione governativa su telefonia mobile

di Redazione Commenta

Il presupposto della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile non è rappresentato da un provvedimento amministrativo, ma dalle concrete prestazioni periodiche del servizio telefonico

La corte di cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza 8825 depositata il 1° giugno 2012, ha stabilito che il presupposto della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile non è rappresentato da un provvedimento amministrativo (come la licenza o un suo documento sostitutivo), ma dalle concrete prestazioni periodiche del servizio telefonico. Queste ultime sono il vero generatore dell’obbligazione tributaria alle scadenze del pagamento dei corrispettivi. Il tutto parte da lontano, quando il nuovo Codice delle comunicazioni (D. Lgs. 259/03) ha superato il precedente regime concessorio.

Così è stata decretata la libertà e la libera disponibilità delle forniture di servizi di comunicazione. In questo contesto il contratto di abbonamento stipulato dall’utente ha così riacquistato la sua ordianria natura corrispettiva. In assenza di una licenza o di un altro provvedimento amministrativo da tassare, è venuto quindi a mancare il presupposto base per applicare la tassa.

MODULO RIMBORSO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

Con la risoluzione 9 del 2012, esaminate le disposizioni e in particolare la sostituzione dell’art. 318 del vecchio Codice postale del 1973 con l’art. 160 del D.Lgs. 259/2003, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il presupposto per la tassazione della telefonia mobile resta l’abbonamento, in quanto prende il posto della licenza in base all’art. 160, comma 2, D.Lgs. 259/2003.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO SUL TICKET SANITARIO

Tuttavia, si tratta di un chiarimento non condivisibile, visto che il comma si riferisce agli intestatari del “libretto di abbonamento alle radioaudizioni”, cioè a chi detiene apparecchiature radiofoniche. Queste ultime, a differenze dei telefoni cellulari, possono però soltanto ricevere emissioni sonore ma non inviarle.

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