Rimborso IVA tassa sui rifiuti

di Redazione 2

Con la sentenza n. 3756 della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 è stata definitivamente confermata l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) sulla TIA (tassa igiene ambientale)

Con la sentenza n. 3756 della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 è stata definitivamente confermata l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) sulla TIA (tassa igiene ambientale). Molti comuni dal 1999 hanno sostituito la TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) con la TIA. Nel passaggio da tassa a tariffa è stata applicata l’aliquota IVA del 10%. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, aveva già stabilito che la TIE non era una tariffa ma una normale tassa.

Quindi, sulla TIA non può essere applicata l’IVA al 10%, come molti comuni hanno invece fatto finora. Infatti, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale molti comuni hanno continuato ad applicare illegittimamente l’imposta sul valore aggiunto. La tariffa di ingiene ambientale o la tariffa integrata ambientale o la stessa TARSU sono dei tributi e non delle entrate patrimoniali come sosteneva l’Agenzia delle Entrate facendo così scattare l’applicazione dell’IVA. Anche se la sentenza non ha valore normativo, offre la possibilità di richiedere più facilmente il rimborso delle somme addebitate ingiustamente.

RISPARMIARE SULLE MULTE PAGANDO SUBITO

E’ possibile effettuare una domanda di rimborso/compensazione dell’IVA pagata sulla TIA, ma – dal momento che le sentenze non sono legge – la restituzione del denaro non sarà automatica. Occorre innanzitutto verificare che nel proprio comune sia stata adottata la TIA e non la TARSU. Poi bisogna controllare le ricevute di pagamento, accertandosi che sia stata effettivamente addebitata l’IVA. A questo punto, si può procedere con la richiesta di rimborso oppure con la compensazione (forse la via più semplice ed efficace).

MODULO PDF RICHIESTA DI RIMBORSO IVA SU TIA

Commenti (2)

  1. Non ho la presunzione (per fortuna) di essere l’unico a sapere come realmente stanno le cose ma per dovere di informazione (che gli organi deputati si esimono di fare) sarebbe il caso di fare chiarezza sull’argomento TIA.

    L’ignoranza in materia è fomentata anche dalle associazioni consumatori che sembra cerchino un pretesto per promuovere una class action milionaria (per loro..) illudendo i consumatori su presunti rimborsi retroattivi (10 anni).
    Innanzitutto, se costituiti a definire una class action, i rimborsi possono risalire al massimo ai tre anni precedenti.
    Inoltre uno stato così indebitato da paventare ulteriori manovre economiche da dove prenderebbe i soldi per rimborsare ai cittadini una presunta IVA non dovuta quando non riesce a rimborsare nemmeno quella dovuta?

    Nel frattempo, e con costi milionari, si riuniscono soloni, tributaristi, corti costituzionali, governo, tecnici, consulenti, ecc cercando di deviare l’attenzione su di un problema inesistente e definibile esclusimente su una diatriba lessicale ovvero se la TIA sia tributo, tassa, tariffa…
    Ora, indipendentemente se sia commisurata ai servizi resi o meno, per il consumatore/utente NON cambia nulla (o quasi..)..

    Servizio CON IVA:
    il gestore ha un costo operativo di 100 + iva 10% per effettuare il servizio e fattura agli utenti 100 + iva 10%
    Quindi l’utente paga 100 + 10 di iva + 5 di addizionale provinciale = 115,00 .
    In questo caso per il gestore il saldo iva è zero dato da 10 di iva a credito e 10 di iva a debito.

    Serzizio SENZA IVA:
    il gestore ha un costo operativo di 100+ iva 10% per effettuare il servizio (iva che diventa un costo in quanto non più recuperabile).
    La fattura all’utente è 110 senza iva.
    In questo modo l’utente viene a pagare 110 + 5% di addizionale provinciale = 115,5 (lo 0,5% in più).

    Quindi il risultato finale è che l’utente paga anche di più.

    Perchè l’unione consumatori non fa questi conti?
    Perchè l’unione consumatori non si chiede da COSA è composta la TARSU (quella senza iva in bolletta..) ovvero la tassa sui rifiuti emessa dalle Amministrazioni Comunali che adottano questo regime ??

    Magari scoprirebbe che la TARSU costa meno al contribuente perchè i costi che l’amministrazione sostiene per i servizi di igiene urbana vengono presi da altri capitoli di spesa comunale (a svantaggio di altri servizi per i quali si pagano le tasse) e che vengono distratti da voci di spesa differenti.

    Magari è lì che sarebbe il caso di intervenire per rendere palese che alcune amministrazioni si sono ritrovate delle somme NON più necessarie a compensare il costo dei servizi di igiene urbana e che sono, come conseguenza, rimaste in cassa ma per le quali NON hanno erogato servizi.

    Questo per fare chiarezza sull’argomento e per far capire a partiti, sindacati, governo, federazioni, fondazioni, associazioni, e quante più ..zioni vi vengano in mente che i cittadini italiani NON sono degli imbecilli semmai poco, e volutamente, informati e che bisognerebbe sempre fare bene attenzione a quando ci propongono dibattiti “sponsorizzati” per la soluzioni di problemi inesistenti e devianti le vere problematiche che assillano il nostro (poco) bel paese..

  2. La seconda ipotesi (servizio senza iva) è formulata su un presupposto sbagliato. L’esercente il servizio non deve aggiungere l’iva al costo perchè nella sua attività d’impresa è detraibile. Egli la compenserà o ne chiederà il rimorso allo Stato. La TIA dovuta sarà dunque 100+ 5%= 105.

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