Sanzioni pecuniarie per trasferimenti di contante superiori a 1.000 euro

di Redazione Commenta

Ecco le sanzioni pecuniari previste per quanti trasferiranno somme monetarie, in contanti, superiori ai 1.000 euro.

La manovra salva-Italia, allo scopo di favorire la sempre maggiore tracciabilità delle transazioni finanziare così da cercare di ridurre, quanto più possibile, il gravissimo fenomeno dell’evasione fiscale, avrebbe modificato le norme in merito al trasferimento di denaro contante tra persone fisiche o giuridiche.

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Dal 1° gennaio 2012, dunque, non sarà più possibile corrispondere, ad un qualsiasi soggetto terzo (sia esso un fornitore, un professionista, un parente o altro) somme monetarie, se trasferite in contanti, superiori ai 1.000 euro.

Ciò, naturalmente, causerà moltissimi disagi a quella parte di popolazione meno propensa all’utilizzo di moneta elettronica, conti correnti, carte di credito o prepagate, online e phone banking, in particolar modo pensionati e lavoratori dipendenti che, nel minor tempo possibile, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal Governo Monti.

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Chiunque, infatti, in seguito alle indagini di accertamento delle autorità competenti, in seguito alle segnalazioni degli istituti di credito, dovesse venir colto in fallo, potrebbe dover ritrovarsi a pagare, quale sanzione pecuniaria, una cifra tutt’altro che indifferente.

Quanti si ostineranno, infatti, ad usufruire del contante quale principale metodo di pagamento o riscossione, potrebbero vedersi recapitare una sanzione amministrativa equivalente ad una percentuale compresa tra l’1 ed il 40% dell’importo illegalmente trasferito.

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Il minimo pagamento imposto per legge, comunque, sarà fissato intorno a 3.000 euro e, in caso di oblazione, sarà possibili pagare una sanzione ridotta al 2% nel caso di importi inferiori ai 250.000 euro.

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