Posta elettronica certificata obbligatoria per le ditte individuali

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Il 30 giugno è scattato l’obbligo per le imprese individuali della posta elettronica certificata (Pec)

Il 30 giugno è scattato l’obbligo per le imprese individuali della posta elettronica certificata (Pec). In base a quanto si apprende dal parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 2013, n. 1714/2013, la mancata comunicazione al registro delle imprese entro fine giugno 2013 della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro.

La sanzione può essere ridotta di un terzo, se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi. Per quanto riguarda le nuove società individuali, se la domanda di iscrizione al registro delle imprese avviene senza indirizzo Pec, la domanda stessa sarà sospesa per un periodo di 3 mesi. In questo periodo sarà necessario procedere con l’integrazione della Pec nella domanda di iscrizione. Se la Pec non viene comunicata nel giro di 3 mesi, il Consiglio di Stato può procedere in tre modi.

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Può decidere di non iscrivere la società al registro delle imprese e applicare la sanzione pecuniaria prevista. In alternativa può iscrivere laa società nel registro delle imprese e non applicare la sanzione. Infine, l’ultima opzione possibile è quella della non iscrizione della società, senza l’applicazione della sanzione. In base al parere del Consiglio di Stato questa ultima opzione è comprovata dalla norma che dal 19 dicembre 2012 obbliga le neo-imprese individuali ad avere la Pec.

Per queste ditte individuali senza Pec, la domanda di iscrizione si intende non presentata se non viene integrata con la posta elettronica certificata nel giro di 45 giorni. Questa norma non vale, però, per le ditte individuali già iscritte prima del 29 novembre 2008 o del 19 dicembre 2012. In questo caso si applicano sanzioni che vanno da 103 euro a 1.032 euro.

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