Aumento spread mutui in corso illegittimo

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Nel corso degli ultimi mesi i tassi di interesse ai minimi storici e il perdurare della situazione di incertezza...

Nel corso degli ultimi mesi i tassi di interesse ai minimi storici e il perdurare della situazione di incertezza macroeconomica hanno portato le banche ad incrementare notevolmente lo spread applicato sui mutui, di conseguenza chi oggi riesce ad ottenere un mutuo per l’acquisto di un immobile deve pagare alla banca un “compenso” decisamente superiore rispetto a quello che pagano coloro che hanno sottoscritto un mutuo con la stessa banca lo scorso anno o anche solo sei mesi fa.

PROROGA SOSPENSIONE RATE MUTUO FINO A LUGLIO 2012

Lo spread, ricordiamo, è il guadagno della banca, ossia una percentuale che ciascun istituto di credito aggiunge ai due tassi di riferimento dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile (leggi “spread mutui 2012“).

Ne deriva quindi che l’ammontare dello spread è una componente del contratto di mutuo stipulato tra la banca e il cliente e che questo non può subire variazioni una volta che il contratto stesso sia stato perfezionato mediante la firma di entrambe le parti. In altre parole esso resta invariato per tutta la durata del mutuo.

MUTUI PIÙ CONVENIENTI 2012

Nonostante questo, tuttavia, in base ad alcune segnalazioni comparse in rete, sembrerebbe che alcune banche stanno cercando di adeguare gli attuali spread anche ai mutui già in corso inviando apposita lettera ai clienti e comunicando loro un aumento dello spread.

Ebbene, i clienti che hanno ricevuto queste lettere non sono assolutamente tenuti a pagare l’incremento, devono far presente alla banca che si tratta di una richiesta illegittima e eventualmente rivolgersi ad un’associazione di consumatori.

In forza di quanto stabilito dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (Legge n. 385 del 1993), infatti, la modifica unilaterale ai contratti può essere attuata solo qualora si tratti di contratti per i quali non sia previsto un termine di durata, come ad esempio quelli riguardanti i conti correnti, e solo qualora il cliente abbia approvato la relativa clausola e la banca abbia fornito idonee giustificazioni. Lo stesso articolo prevede inoltre che tali modifiche possano essere apportate anche a contratti di diversa durata, fatta però eccezione per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse. Anche in questo caso resta quindi salvo lo spread.

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