Tassazione attività finanziarie detenute all’estero

di Redazione Commenta

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, detta anche Ivafe, è stata istituita dal Dl 201/2011, articolo 19, commi da 18 a 22

Le novità fiscali, che da gennaio scorso hanno modificato la tassazione dei redditi finanziari, stanno diventando sempre più familiari tra il pubblico dei risparmiatori dopo una fase iniziale avvolta in un alone di incertezza. In particolare erano emersi molti punti interrogativi sulle modalità di tassazione delle attività finanziarie detenute all’estero. Tuttavia, dopo alcuni mesi di “adattamento” alle nuove direttive, anche gli ultimi dubbi sembrano ormai aver lasciato posto a punti fermi.

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, detta anche Ivafe, è stata istituita dal Dl 201/2011, articolo 19, commi da 18 a 22. Per esigenze di coerenza di sistema, al pari degli investimenti detenuti in Italia, l’imposta è a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero. Le modalità di acquisizione – come l’acquisto, il trasferimento o la donazione – non producono alcun effetto sull’imposta, che resta quindi uguale per tutti indipendentemente da come le attività finanziarie sono state acquisite.

L’imposta riguarda anche quelle transazioni che sono state oggetto di emersione attraverso regolarizzazione, mentre non vengono considerate sia quelle rimpatriate – sia fisicamente che giuridicamente – che quelle estere amministrate da intermediari italiani. Ciò che viene tassato è il valore di mercato, che viene calcolato alla fine di ogni anno solare.

Rientrano all’interno del calcolo tutte le attività da cui possono derivare redditi di capitali o diversi finanziari di fonte estera. Ciò vuol dire che sono inclusi non solo i prodotti finanziari ma anche valute, polizze, monete, metalli preziosi, depositi e conti correnti bancari. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,1% per il 2011 e il 2012 e dello 0,15% per gli anni successivi. La dichiarazione dell’Ivafe avviene mediante compilazione del quadro RM del modello Unico, mentre il versamento va fatto utilizzando il codice 4043 (non dovuto se l’importo non supera 12 euro).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>