Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie 2013

di Redazione Commenta

Come accedere alle detrazioni...

Attualmente le detrazioni fiscali del 50% per lavori di ristrutturazione interessano molti italiani, però bisogna sottolineare che le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie 2013 non sono cumulabili con quelle per il risparmio energetico.


Se non saranno prorogati, gli incentivi in questione saranno validi fino al 30 giugno 2013, mentre la soglia massima di detrazione è stata aumentata proprio quest’anno, passando da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare, invece le detrazioni sono aumentate dal 36 al 50%. Fra i tanti lavori che possono beneficiare degli incentivi troviamo: opere di restauro e risanamento conservativo, ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di interventi calamitosi, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche, per la bonifica dall’amianto, per la sicurezza domestica e per la prevenzione contro gli atti illeciti.

DETRAZIONI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013

Ovviamente per poter accedere alle detrazioni fiscali bisogna documentare i lavori, tramite fatture. Dal momento che le detrazioni per le ristrutturazioni non sono cumulabili con quelle per il risparmio energetico, la soluzione migliore è quella di effettuare la contabilità separata, accedendo così alle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e ai bonus del 55% per il risparmio energetico.

Nelle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie non possono invece rientrare le nuove costruzioni, infatti se un intervento non è considerabile come ristrutturazione di struttura preesistente, allora non può valere per le detrazioni fiscali. Inoltre, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, chi ha speso per un immobile fino al 25 giugno 2012 un importo di 48 mila euro, e poi 96 mila euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, può usufruire delle detrazioni al 50% per il secondo periodo. Nei mutui cointestati, il coniuge cointestario può avere la detrazione della propria quota personale al 50% di interessi passivi anche nel caso in cui le fatture per le ristrutturazioni non gli siano intestate.

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