Conto Energia Termico GSE regole per gli incentivi

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Pubblicati online tutti i dettagli dal GSE.

Sul sito ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici è stato pubblicato il testo definitivo del Conto Energia Termico, in cui vengono descritte le modalità di accesso agli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi d’incremento dell’efficienza energetica.


Gli interventi che possono ricevere gli incentivi sono quelli per l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione), la sostituzione o la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

Le Amministrazioni Pubbliche possono richiedere interventi di incremento dell’efficienza energetica mentre interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza possono essere richiesti sia da amministrazioni pubbliche che privati.

RISPARMIARE SULLA BOLLETTA DELLA LUCE

Il GSE metterà a disposizione degli utenti un sito web specifico, dove poter compilare il modulo di richiesta degli incentivi. Bisognerà compilare una scheda contenente i dati relativi all’immobile oggetto dell’intervento e certe caratteristiche specifiche dell’intervento per cui viene richiesta l’agevolazione. L’incentivo del Conto Energia Termico non è cumulabile perciò non verrà assegnato agli interventi che accedono ad altri incentivi statali, esclusi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Solo per quanto riguarda gli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal Conto Energia Termico sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale.

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