L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una nuova circolare, ovvero la numero 7 del 25 giugno 2021, che è stata ribattezzata anche “Raccolta”, con cui mette a disposizione una risposta ben precisa con l’intento di chiarire una volta per tutte i numerosi dubbi che riguardavano le varie disposizioni di legge che si riferiscono alla dichiarazione dei redditi 2021.
Non solo, visto che questa circolare vuole chiarire anche alcuni aspetti che fanno riferimento a tutte quelle prassi che hanno ad oggetto le ritenute, ma anche gli oneri detraibili, così come gli oneri deducibili e i crediti di imposta, anche per quanto concerne gli obblighi di produzione documentale che il contribuente deve necessariamente presentare al CAF piuttosto che al professionista che ha ricevuto apposita abilitazione.
È abbastanza facile intuire come uno dei capitoli più delicati e importanti abbia avuto ad oggetto tutte quelle spese che vengono considerate come detraibili dal modello 730 oppure dal modello Redditi 2021. Non si tratta unicamente di spese mediche, dato che ci sono anche tante altre categorie. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente dovesse aver affrontato delle spese che riguardano delle assicurazioni, ecco che la detrazione che viene riconosciuta in relazione all’imposta lorda arriva fino al 19%.
Per poter effettuare la detrazione delle assicurazioni, è necessario che queste ultime si riferiscano a dei contratti di assicurazione sulla vita e nei confronti degli infortuni, che sono oggetto di stipula, piuttosto che di rinnovo prima del 31 dicembre 2000.
Non solo, dal momento che si può trattare anche di contratti di assicurazione stipulati, oppure oggetto di rinnovo, a partire dal primo gennaio 2001, nei confronti del pericolo di morte o di subire un’invalidità definitiva non più bassa del 5% da ogni tipo di causa. In questa categoria sono inclusi anche quei contratti di assicurazione rispetto al rischio di non essere più sufficienti nel compiere ogni tipo di attività nella vita di tutti i giorni, a meno che la società di assicurazione non possa contare sulla facoltà di recedere dal contratto stesso.
Per quanto riguarda tutti quei contratti di assicurazione in cui è prevista la copertura di un elevato numero di rischi che hanno un regime fiscale diverso, all’interno della polizza è necessario mettere sempre in bella evidenza la somma che caratterizza il premio che si riferisce a ogni tipo di rischio specifico. In caso di contratti misti, invece, la detrazione è possibile solo per quella porzione di premio che è legato al rischio della morte.