Interventi ammessi alla detrazione 36

di Redazione Commenta

Descrizione dei più comuni interventi ammessi alla detrazione 36.

Vediamo ora quali interventi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati ammessi alla detrazione 36 e sui quali, quindi, il contribuente, così come specificato nell’articolo Chi può usufruire della detrazione 36, può richiedere che venga applicata l’agevolazione fiscale introdotta nel 2008 e prorogata grazie alla manovra finanziaria 2010.

(Per ulteriori e più specifiche informazioni si rimanda al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)


MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi cosiddetti di manutenzione ordinaria, che andremo adesso ad elencare, sono detraibili soltanto nel caso in cui riguardino le parti comuni di edifici condominiali. Come stabilito dal legislatore, infatti, le medesime opere, ove effettuate a favore delle singole unità abitative, non danno diritto ad alcun tipo di detrazione.

I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali ammessi alla detrazione sono quelle di:

– sostituzione e riparazione delle finiture

– mantenimento degli impianti tecnologici

– sostituzione e riparazione della pavimentazione

– sostituzione e riparazione degli infissi

– rifacimento dell’intonaco esterno ed interno

– tinteggiatura delle pareti, interne ed esterne, degli infissi e dei soffitti

– l’impermeabilizzazione dell’edificio

Le detrazioni previste per questi e più vasti interventi (quali quelli di realizzazione di nuove mura divisorie qualora ammesse, caso per caso, alla detrazione) sono fruibili da tutti i condomini, senza alcuna eccezione, in base alla quota millesimale.

Si ricorda, infine, che le parti comuni degli edifici condominiali, così come stabilito dalla risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, sono quelle stabilite dall’articolo 1117 del Codice Civile ai commi 1, 2 e 3.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione 36 sono fruibili da chiunque indistintamente (anche qualora effettuati sulla singola unità abitativa di un edificio condominiale) e sono tutti quelli necessari al rinnovamento e alla sostituzione di parti strutturali degli edifici.

Tra di essi rientrano:

– l’installazione di ascensori

– la sostituzione degli impianti igienici

– la sostituzione della tipologia di infissi

– il rifacimento delle rampe

– l’implementazione di sistemi per il risparmio energetico

– l’adeguamento delle altezze dei solai

– l’apertura di finestre e porte finestre per le esigenze di areazione

– la ricostruzione, in toto, dell’edificio (purché fedele a quello preesistente)

– l’implementazione di balconi o la loro trasformazione in verande

È bene ricordare, infine, come non siano ammessi alla detrazione 36 tutti quegli interventi di ampliamento, parziale o totale, degli edifici.

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