Gli oneri burocratico-fiscali da adempiere affinché non si perda il diritto alla detrazione 36.
La norma stabilisce infatti che si può perdere il diritto ad usufruire della detrazione in tutti i casi in cui:
– non venga effettuata l’adeguata comunicazione di inizio lavori presso l’ASL di riferimento
– non si esibiscano, a richiesta dei competenti uffici finanziari, le fatture relative alle spese sostenute oppure non si esibiscono le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati oppure ancora i suddetti documenti presentano un’intestazione differente rispetto alla persona fisica o giuridica richiedente la detrazione
– tutti i pagamenti necessari non siano stati sostenuti mediante bonifico bancario o postale
– i lavori di ristrutturazione non abbiano seguito le norme urbanistico-residenziali del comune competente
– siano state violate le norme di sicurezza in mancanza della dichiarazione di osservanza delle disposizioni in materia rilasciata dall’impresa edile ai sensi del DPR 28 dicembre 2000.
Nel caso in cui, invece, vi sia una qualsiasi forma di passaggio di proprietà che conferisca l’immobile in via di ristrutturazione ad un nuovo proprietario o utilizzatore, vi è la forte probabilità che la detrazione 36 non decada quanto piuttosto passi di proprietà anch’essa.
Vediamo, nel dettaglio, quanto stabilito dalla manovra finanziaria 2010 che ha prorogato e corretto i termini della fruizione dell’agevolazione in questione.
Compravendita, successione, donazione
Compravendita: nel caso in cui l’immobile sia volontariamente ceduto prima del termine ultimo utile a godere della detrazione, questa diverrà di competenza dell’acquirente soltanto qualora si tratti di persona fisica.
Successione: nel caso in cui il contribuente richiedente la detrazione muoia prima di averla goduta integralmente, questa passerà ai gli eredi soltanto purché essi mantengano la detenzione diretta dell’immobile
Donazione: in tutti i casi in cui la cessione di un immobile in via di ristrutturazione si configuri quale una donazione, il donatario potrà godere, senza condizioni particolari, delle rimanenti quote di detrazione.
Ove, però, i costi di ristrutturazione siano stati sostenuti da persona differente dal proprietario non vi potrà essere trasferimento, a nessuna condizione, della detrazione 36.
Da ciò consegue che l’ex conduttore o l’ex comodatario, nel caso in cui abbiano effettivamente sostenuto le spese necessarie, continuino a godere della detrazione sino alla sua naturale scadenza.