Detrazioni su interventi per il risparmio energetico

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L’emendamento all’art. 6 del Dl Sviluppo, che proroga fino al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non ha modificato lo sconto fiscale Irpef a regime del 36%...

L’emendamento all’art. 6 del Dl Sviluppo, che proroga fino al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non ha modificato lo sconto fiscale Irpef a regime del 36% (al 50%, dal 26 giugno 2011 al 30 giugno 2013) per gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere necessarie per ottenere risparmi energetici con particolare attenzione all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Fino al prossimo giugno 2013 sarà possibile scegliere tra le due agevolazioni, ma oltre ai diversi requisiti procedurali e limiti di spesa deve essere prestata molta attenzione alle diverse caratteristiche tecniche degli interventi agevolati, in quanto soltanto quelli del 55% sono compresi in quelli del 36-50%.

I requisiti “verdi” degli interventi qualificati sono contenuti nel Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e nella legge 296/2006, mentre per quelli agevolati al 36-50% non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno, in quanto l’identica norma prima era contenuta nell’art. della legge 449/97 e dal 1° gennaio 2012 è stata inserita a regime nell’art. 16-bis del Tuir. Insomma, valgono le stesse regole previste in precedenza, le quali – come precisato dalla relazione alla legge 388/2000 – devono fare riferimento alla legge 10/91 e al Dpr 412/93.

Per individuare il tipo di opere ammesse ai benefici fiscali, la circolare 24 febbraio 1998 n. 57/E, paragrafo 3.4, ha fatto riferimento a quelle contenute nell’art. 1, Dm dell’Industria del 15 febbraio 1992: ad esempio, pannelli solari piani per l’acqua calda sanitaria, apparecchiature di contabilizzazione dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile.

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