Esenzione ticket 2011

di Redazione Commenta

Scoprite chi e come può usufruire dell'esenzione dal ticket delle prestazioni sanitarie per reddito così come stabilito dalla normativa 2011.

Come molti di noi sanno, essendosi recati dal proprio medico o presso le Aziende Sanitarie Locali di riferimento, la normativa in merito a ticket sulle prestazioni sanitarie, e soprattutto sulle relative esenzioni, sono parecchio cambiate.

ESENZIONI E DETRAZIONI 2011


Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza sull’argomento e di spiegare come si può mantenere l’esenzione dal ticket per motivi di reddito e chi ancora può goderne.

CHI PUÒ OTTENERE L’ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO

Iniziamo, dunque, proprio da quest’ultima questione e ricordiamo che le categorie meritevoli di esenzione sono quelle in cui rientrano i seguenti cittadini:

– Età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98 (esenzione soggettiva = non estesa ai familiari a carico) – Cod. 7R2

– Disoccupati ed i loro familiari a carico purchè con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico –Cod. 7R3

– Età superiore a 65 anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale ed i loro familiari a carico (sigla AS o PS sul libretto INPS) – Cod. 7R4

– Età superiore a 60 anni titolari di pensione al minimo (T.M. pari a 467,43 euro al mese per il 2011) ed i loro familiari a carico con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico – Cod. 7R5

COME OTTENERE L’ESENZIONE SE SI APPARTIENE ALLE CATEGORIE ESENTI

Quanti, in riferimento anche ai precedenti due anni fiscali, rientrano ancora in una delle suddette categorie, conservano automaticamente il diritto all’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie.

Non essendo più in vigore, però, la possibilità dell’autocertificazione mediante firma sulla prescrizione, il cittadino esente dovrà  recarsi presso l’ASL di riferimento, o presso i medici di famiglia che si siano convenzionati, per ritirare il proprio certificato di esenzione.

Questo documento, davvero molto importante, dovrà essere esibito al proprio medico curante che ne ricaverà il codice di esenzione che apporrà su ogni prescrizione.

Si ricorda, infatti, che soltanto nel caso in cui il cittadino esente presenti regolare prescrizione con relativo codice di esenzione, egli avrà il diritto di ottenerla. In tutti gli altri casi, invece, questo diritto decadrà.

COME OTTENERE L’ESENZIONE SE NON SI APPARTIENE ALLE CATEGORIE ESENTI

Nel caso in cui, invece, si ritenga di avere diritto all’esenzione per motivi di reddito pur non appartenendo a nessuna delle quattro categorie sopracitate, il cittadino dovrà produrre, presso l’ASL di riferimento, la necessaria documentazione (ovverosia fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità) affinché si proceda alla richiesta di autocertificazione.

Ricordiamo che potranno usufruire dell’esenzione per reddito tramite autocertificazione i cittadini

– disoccupati e relativi familiari a carico

– stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico

– che acquisiscono in diritto all’esenzione nel corso dell’anno solare

– provenienti da una differente ASL

COME PERDERE L’ESENZIONE

Nel caso in cui, infine, si perda il diritto all’esenzione, sarà premura del cittadino rimettere, nelle mani della ASL di riferimento, tutta la documentazione necessaria nonché il certificato di esenzione.

Qualora non si facesse, previa verifica delle autorità competenti, si incorrerebbe nell’applicazione della normativa in merito alle dichiarazioni false e mendaci.

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